Il principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. f, della l. 26 novembre 2021, n. 206, impone l’inserimento delle disposizioni sull’arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile.
L’indicazione della legge di delega è solo quella di trasporre le norme esistenti, apportando una sola modificazione: prevedere cioè la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l’efficacia di delibere assembleari.
Si è quindi provveduto, in primo luogo, a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI-bis e a rinumerare gli originari articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che ora diventano rispettivamente gli articoli 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c.
Non era possibile, però, riprodurre le previgenti norme in modo automatico, perché esse contenevano numerosi rinvii interni ad articoli del codice, nel testo che tali articoli avevano al tempo del decreto legislativo citato. Le successive riforme hanno dato a questi articoli contenuti diversi, in genere estendendo al diritto comune dell’arbitrato regole che, inizialmente, valevano solo per l’arbitrato societario. Per rispettare rigorosamente ciò che il legislatore aveva voluto nel 2003, si è dunque corretto il secondo comma dell’articolo 838-ter; si è evitato di riprodurre nell’articolo 838-ter il terzo comma dell’art. 35; si è effettuato un riferimento al terzo (e non al secondo) comma dell’articolo 829 per consentire l’impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi regolati dall’articolo 838-quater; si è espunto nell’articolo 838-quater il secondo comma dell’articolo 36, a motivo dell’intervenuta abrogazione delle norme specifiche per l’arbitrato internazionale.
Il risultato complessivo è quello di una riscrittura formale delle norme, che non innova in alcun modo il portato delle disposizioni originariamente inserite negli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, 5. Del resto, il principio di delega invita il legislatore delegato ad attuare un riordino organico della materia, il che necessariamente comporta l’operazione di restyling così effettuata.
Si è poi modificato, rispetto al testo dell’articolo 35, il quarto comma dell’articolo 838-ter, prevedendo che le ordinanze emesse dagli arbitri societari che, nell’esercizio di poteri cautelari, sospendono delibere assembleari, siano reclamabili dinanzi al giudice ordinario nei modi dell’articolo 818-bis: vale a dire, con lo stesso procedimento previsto per il reclamo delle misure cautelari concesse da arbitri comuni, in applicazione della normativa introdotta con la riforma.