La modifica dell’articolo 828 c.p.c. è disposta in attuazione del principio contenuto nella legge delega al comma 15, lettera e), che prevede di “ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile”.
In attuazione di tale previsione, il testo del secondo comma dell’articolo 828 del codice di procedura civile viene dunque modificato prevedendo che l’impugnazione del lodo “non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione”, anziché dalla data di un anno, come sino ad oggi avveniva. In questo senso, la modifica risponde all’esigenza di uniformare il c.d. termine lungo per l’impugnazione del provvedimento decisorio di primo grado (che deve essere previsto, per evidenti ragioni di certezza e di necessità di pervenire alla irretrattabilità del provvedimento in mancanza di notificazione dello stesso), sino ad oggi incongruamente diversificato tra sentenza e lodo.
Il termine lungo di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile è stato infatti abbreviato (prima di tale riforma era di un anno) per opera della legge n. 59/2009 di riforma del processo civile, ma analogo intervento non era stato sino ad oggi posto in essere per il lodo, probabilmente anche in modo del tutto involontario, né dal legislatore del 2009, né dal legislatore del 2006, che ha attuato la riforma del diritto dell’arbitrato. La parificazione del termine lungo per l’impugnazione del lodo e della sentenza risponde a meritevoli esigenze di allineare i due regimi e renderli uniformi, anche tenuto conto della ormai riconosciuta natura giurisdizionale del processo arbitrale e della sempre più stretta assimilazione - non soltanto quoad effectum ma altresì in relazione alla natura - tra i due provvedimenti decisori che pongono termine al giudizio.