Lettera d)
Ancora in attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) (“disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”), quale raccordo sistematico, è introdotta una modifica anche nel già esistente articolo 819-ter c.p.c., prevedendo che sono impugnabili con il regolamento di competenza, a norma degli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile, non soltanto la sentenza del giudice ordinario (come già previsto), ma altresì l’ordinanza (l’intervento è necessario, tenuto conto che a far tempo dal 2009 le pronunce sulla sola competenza da parte del giudice ordinario sono emanate in forma di ordinanza). Si è ritenuto di non operare una piena equiparazione tra arbitrato e processo ordinario, sotto questo profilo, considerata l’opportunità di limitare l’intervento del giudice in pendenza del procedimento arbitrale; l’impugnazione del lodo che declina la competenza con il regolamento necessario di competenza, invece, opera all’esito del procedimento arbitrale, consentendo una pronuncia definitiva in unico grado.