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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 52 lettera d)
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera d)

Ancora in attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) (“disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”), quale raccordo sistematico, è introdotta una modifica anche nel già esistente articolo 819-ter c.p.c., prevedendo che sono impugnabili con il regolamento di competenza, a norma degli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile, non soltanto la sentenza del giudice ordinario (come già previsto), ma altresì l’ordinanza (l’intervento è necessario, tenuto conto che a far tempo dal 2009 le pronunce sulla sola competenza da parte del giudice ordinario sono emanate in forma di ordinanza). Si è ritenuto di non operare una piena equiparazione tra arbitrato e processo ordinario, sotto questo profilo, considerata l’opportunità di limitare l’intervento del giudice in pendenza del procedimento arbitrale; l’impugnazione del lodo che declina la competenza con il regolamento necessario di competenza, invece, opera all’esito del procedimento arbitrale, consentendo una pronuncia definitiva in unico grado.