Lettera a)
L’attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) (“disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”) è realizzata attraverso una serie di differenti interventi normativi.
L’importanza del tema era stata evidenziata in particolare da Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223, con la quale il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile”. La pronuncia della Corte costituzionale aveva così segnato una tappa fondamentale nel percorso volto all’individuazione di un substrato comune tra arbitrato e giudizio ordinario e nella disciplina dei relativi rapporti (al quale aveva fatto seguito, nella stessa direzione, la di poco successiva Cass., ord. 24 ottobre 2013, n. 24153), ma rimaneva in concreto da determinare come attuare la translatio iudicii dall’arbitrato al giudizio ordinario, nonché da disciplinare l’ipotesi corrispondente e speculare.
In questa prospettiva si è posto il principio di delega in oggetto, la cui concreta attuazione è stata posta in essere innanzi tutto con una disposizione di carattere generale, inserita in un nuovo articolo 816-bis.1 c.p.c., ai sensi del quale “La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater”. Anche al fine di garantire la piena realizzazione degli effetti della translatio viene in tal modo colmata una lacuna nel sistema, in quanto la novella posta in essere con l. 5 gennaio 1994, n. 25, aveva introdotto una serie di disposizioni volte a disciplinare la produzione da parte della domanda di arbitrato di singoli effetti propri della domanda giudiziale (sulla prescrizione, la trascrizione e l’instaurazione del processo di merito dopo la concessione della misura cautelare) senza tuttavia prevedere la piena parificazione tra le due domande per la generalità degli effetti normalmente conseguenti alla domanda giudiziale. In questo senso, dunque, la nuova disposizione dà atto per tabulas che la parificazione deve considerarsi sussistente, e che gli effetti prodotti dalla domanda arbitrale vengono mantenuti anche nel caso di trasmigrazione del processo avanti al giudice ordinario, nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 819-quater del codice di procedura civile.