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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 51 lettera b)
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera b)

Il principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. a, della l. 26 novembre 2021, n. 206, punta al rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri, essenziali per lo sviluppo di questo istituto, attraverso alcuni strumenti concorrenti, che vengono quindi disciplinati dalla normazione delegata.

A tal fine, viene in primo luogo operato un significativo intervento sull’articolo 813 c.p.c., primo comma. Viene resa obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problematiche sul piano dell’indipendenza e dell’imparzialità. La mancanza della disclosure, peraltro richiesta già oggi da molti regolamenti di istituzioni di arbitrato amministrato e doverosa sul piano deontologico forense, impedisce il perfezionamento dell’accettazione e quindi l’assunzione dell’incarico. L’arbitro potrà dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità e comunque segnalare fatti che, pur non apparendogli tali da impedire l’accettazione, devono essere sottoposti all’attenzione delle parti, in un quadro di piena trasparenza. Si prevede ovviamente che la dichiarazione debba essere ripetuta in caso di circostanze sopravvenute in pendenza del giudizio arbitrale.

L’eventuale omessa dichiarazione, che non fosse stata fatta oggetto di un immediato rilievo e anche l’eventuale omissione di circostanze rilevanti, è passibile di una forte sanzione: la parte interessata potrà chiedere la decadenza dell’arbitro all’autorità giudiziaria, nelle forme dell’articolo 813 bis, entro dieci giorni dall’accettazione compiuta senza la dichiarazione oppure dalla scoperta della circostanza rilevante non dichiarata.