Lettera a)
L’attuazione del principio di delega di cui alla lettera h) del quindicesimo comma dell’articolo unico è stata realizzata inserendo un ultimo periodo al terzo comma dell’articolo 810 c.p.c.
Il periodo si sviluppa in due parti. In primo luogo, impone alle autorità di nomina il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza: saranno le singole autorità giudiziarie a concretizzare questi criteri, anche, se lo riterranno, con la predisposizione di elenchi. In ogni caso, nella sua seconda parte, il periodo impone una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito dell’ufficio giudiziario, il che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri positivi indicati dalla norma.
Si è esclusa l’imposizione alle autorità di nomina di elenchi prefissati, nel rispetto della loro autonomia e per consentire un’opportuna flessibilità, in rapporto alle esigenze dei singoli giudizi arbitrali.