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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 47 lettera d)
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera d)

Per ragioni di coordinamento con gli interventi in materia di arbitrato, per l’ipotesi di revoca e modifica del provvedimento cautelare prevista dall’articolo 669-decies c.p.c. si è imposta una modifica del secondo comma, per il quale “Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare” con l’aggiunta dell’ulteriore inciso “ovvero agli arbitri nel caso previsto dall’articolo 818”. Si è dunque inteso riconoscere agli arbitri che hanno emanato un provvedimento cautelare - in ragione del potere loro attribuito dalle parti - del corrispondente potere anche di disporre l’eventuale revoca o modifica della misura cautelare in precedenza disposta, in presenza di mutamenti nelle circostanze o di allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dall’articolo 669-decies, primo comma, del codice di procedura civile.