Lettera c)
In attuazione del principio di delega (comma 7, lettera r) è stato modificato il secondo comma dell’articolo 669-novies a fine di sopprimerne il periodo che stabilisce che, in caso di contestazione sulla intervenuta inefficacia di un provvedimento cautelare, la relativa questione sia definita con ordinanza anziché con sentenza.
Quanto al provvedimento che il giudice deve emettere, infatti, la disposizione vigente distingue tra l’ipotesi in cui non vi sia stata contestazione da parte del resistente da quella in cui questi intenda opporsi alla dichiarazione di inefficacia. Nel primo caso è previsto che il giudice emetta una ordinanza avente efficacia esecutiva con la quale dichiara che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace (dando, anche, le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente). In caso di contestazione, invece, l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare provvede sull’istanza con sentenza provvisoriamente esecutiva.
La differenziazione operata dal vigente secondo comma dell’articolo 669-novies c.p.c. non appare sistematicamente corretta, in quanto tutti i provvedimenti che disciplinano situazioni giuridiche in via cautelare hanno forma di ordinanza, ed è fonte di notevole aggravio per l’attività giurisdizionale, obbligando il giudice alla concessione dei termini per la definizione del thema decidendum e del thema probandum e, infine, dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
In attuazione della delega, dunque, si prevede che in entrambi i casi indicati dal primo comma il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull’istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva.