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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 47 lettera b)
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera b)

In attuazione del principio di delega (comma 17, lettera q) sono state apportate modifiche all’articolo 669-octies c.p.c. al fine di prevedere, al comma settimo, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma previso dall’articolo 669-octies e dal primo comma dell’articolo 669-novies si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma del codice civile, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito. Attualmente, infatti, ai provvedimenti cautelari con i quali il giudice sospende l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di società (articolo 2378, quarto comma, c.c.) o di associazioni (articolo 23, ultimo comma, c.c.) non è riconosciuta natura anticipatoria della sentenza di merito con la conseguenza che essi perdono efficacia ove il giudizio di merito – nell’ambito del quale essi sono necessariamente proposti - si estingua. L’intervento ha, dunque, uno scopo deflattivo del contenzioso. Infatti, molto spesso, l’attore, dopo avere ottenuto, nell’ambito del giudizio di merito, il provvedimento cautelare con il quale è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della deliberazione non ha un reale interesse alla decisione di merito diverso da quello costituito dalla necessità di “stabilizzare” gli effetti della decisione cautelare.

Pertanto, si rende opportuno coordinare il regime della efficacia di questi provvedimenti cautelari equiparandolo a quello previsto dall’art. 669-octies c.p.c. In questo modo, infatti, le parti saranno spinte ad abbandonare il giudizio di merito, senza che ciò incida sul provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione della deliberazione. Conseguentemente sono state apportate modifiche all’ultimo comma dello stesso articolo, al fine di prevedere che l’estinzione del giudizio di merito non determina neppure l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società”.