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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 47 lettera a)
Modifiche al codice di procedura civile

Lettera a)

L’attribuzione di poteri cautelari in capo agli arbitri ha reso necessario un intervento di coordinamento anche in relazione alle norme che sino ad oggi erano integralmente deputate alla disciplina dei provvedimenti cautelari nell’ipotesi di devoluzione della causa in arbitrato. Si è dunque imposta una modifica dell’articolo 669-quinquies c.p.c., deputato a disciplinare la competenza cautelare in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza del giudizio arbitrale. Sino ad oggi la norma prevede che nell’ipotesi di controversie oggetto di clausola compromissoria, compromesso in arbitri, anche non rituali, ovvero di pendenza del giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Rispetto a tale generale previsione si è quindi reso necessario l’inserimento di un inciso per cui la stessa opera “salvo quanto disposto dall’articolo 818” del codice di procedura civile.