L’estensione alle procedure espropriative delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, predicata dalla lettera p) del comma 12, è stata realizzata (apportando le opportune modifiche agli articoli 585, 586 e 591 bis c.p.c., introducendo commi ad hoc oppure modificando i preesistenti) rispettando rigorosamente la previsione della legge delega, limitata esclusivamente all’applicazione agli aggiudicatari di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2007 a carico del cliente.
Più in dettaglio, con le modifiche agli articoli 585 e 586 c.p.c., si è previsto che nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
Non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest’ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato.