Gli interventi hanno riguardato anche il subprocedimento di vendita; le plurime modifiche apportate riaffermano e consolidano il ruolo centrale svolto dal professionista delegato in tale segmento della espropriazione forzata.
Concerne anche (ma non solo) il professionista delegato la previsione della lettera g) del comma 12, ovvero l’introduzione di schemi standardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (nonché della relazione di stima dell’esperto stimatore), tradotta nell’articolato attuativo nella interpolazione dell’articolo 570 c.p.c. e dell’articolo 173 quater disp. att. c.p.c. (nonché, per la relazione di stima dell’esperto, dell’articolo 173 bis disp. att. c.p.c.). La funzione della modifica è rivolta tanto al giudice dell’esecuzione, onde facilitare la necessaria interlocuzione con i propri ausiliari, tanto alla platea dei potenziali interessati all’acquisto dell’immobile staggito, dacché l’uniformità dei modelli adoperati senza dubbio agevola la lettura e la comprensione di due atti fondamentali per determinarsi all’offerta.