Lettera a)
Ulteriore disposizione modificata è l’articolo 567 c.p.c. in virtù dell’articolo 1, comma 12, lettera c), della legge delega che detta il seguente criterio: « prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile».
La modifica dell’art. 567 c.p.c., dunque, è destinata ad incidere sul “fattore tempo” del processo di espropriazione forzata. In virtù del richiamato criterio di delega si sono pertanto ridotti i termini per il deposito della documentazione di cui all’articolo 567, 2° comma, c.p.c. e per l’eventuale proroga. Benché il termine per il deposito dell’istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale coincidano, deve escludersi che, in virtù la nuova formulazione della norma, da un lato, debba necessariamente depositarsi la documentazione unitamente all’istanza di vendita e dall’altro che il deposito della suddetta documentazione possa precedere l’istanza di vendita.