La disposizione di cui al comma 34, lettera a), mantiene, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell’articolo 475 c.p.c. (abrogato dalla successiva lettera b), in quanto essenziali sotto due profili: a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione; b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Venuta meno la formula, e considerando altresì che la disposizione contenuta nell’articolo 513, comma 2,
c.p.c. è limitata all’espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell’(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell’articolo 474 c.p.c., norma d’esordio del libro dedicato all’esecuzione forzata [cfr. lett. del comma in esame].
Per quanto riguarda il comma 35, lettere da b) a e), e comma 36, si osserva quanto segue. L’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge delega che prescrive al legislatore delegato di “prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva”.
Le disposizioni interessate da tale prescrizione sono principalmente gli articoli 475 e 476 c.p.c. Sennonché il riferimento a “formula esecutiva” e a “spedizione in forma esecutiva” è contenuto anche in altre norme del libro III, in alcune disposizione del libro IV, nonché in innumerevoli leggi speciali, soprattutto di ratifica e esecuzione di accordi e trattati internazionali.
In tale contesto, si è mantenuta, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell’articolo 475 c.p.c. [cfr. lett. b) del comma in esame], in quanto essenziali sotto due profili: a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione; b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Venuta meno la formula, e considerando altresì che la disposizione contenuta nell’articolo 513, comma 2, c.p.c. è limitata all’espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell’(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell’art. 474 c.p.c., norma d’esordio del libro dedicato all’esecuzione forzata [cfr. lett. a) del comma in esame].
La nuova disciplina dettata dalla legge delega implica, oltre alla modifica dell’articolo 475 c.p.c.: i) l’abrogazione dell’articolo 476 (lett. c), anche in considerazione della forma telematica delle copie del titolo (per titolo giudiziale e notarile), ii) la modifica degli articoli 478 c.p.c. e 479 c.p.c. [lett. d) ed e)]; iii) la modifica dell’ultimo comma dell’articolo 488 c.p.c., mantenendo comunque in capo al giudice la possibilità di richiedere al creditore l’esibizione dell’originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice, anche in considerazione del fatto che vi sono in circolazione ancora molti titoli non in copia digitale; iv) l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 492 c.p.c., sostituito in virtù della modifica dell’articolo 492 bis c.p.c.