Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 58
Modifiche al codice di procedura civile
Quanto all’articolo 473-ter c.p.c., tenuto conto dell’applicazione del rito unitario ai procedimenti contenziosi, e in ossequio alle esigenze di riordino e coordinamento evidenziate dal principio contenuto nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, si è ritenuto opportuno introdurre una norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina ad hoc e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale.