L’articolo 473-bis.70 c.p.c. riproduce, con lievi variazioni letterali, l’articolo 342-ter c.c.
In coerenza con l’articolo 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa in data 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77, è stata eliminata la possibilità per il giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare, secondo la previsione originaria dell’art. 342-ter c.c., essendo in tali ipotesi escluso ogni tentativo di accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti.
Essendo la misura il risultato di un intervento cautelare del giudice, si è preferito che l’effetto del versamento diretto all’avente diritto della somma che il datore di lavoro deve a titolo retributivo all’obbligato, sia il risultato dell’ordine di protezione e non di un’attività stragiudiziale.