Infine, sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 735-736 c.p.c.).
In questo senso l’articolo 473-bis.67 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 735 c.p.c. L’articolo 473-bis.68 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 736 c.p.c.