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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 53
Modifiche al codice di procedura civile

Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 732-734 c.p.c.).

In questo senso l’articolo 473-bis.64 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 732 c.p.c. L’articolo 473-bis.65 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 733 c.p.c.

L’articolo 473-bis.66 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 734 c.p.c.