Gli articoli da 473-bis.52 a 473-bis.58 c.p.c. operano quindi una sostanziale trasposizione all’interno del nuovo modello processuale delle disposizioni di cui agli articoli da 712 a 720-bis c.p.c., che vengono conseguentemente abrogati.
In particolare, l’articolo 473-bis.52 c.p.c. riproduce tendenzialmente il contenuto dell’articolo 712 c.p.c., ovviamente con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto della domanda, per i quali deve oggi farsi riferimento alle norme generali sul nuovo rito unitario a tal fine previste.
L’articolo 473-bis.53 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 713 c.p.c., prevedendo tuttavia espressamente, in ossequio alla struttura del nuovo rito, che il presidente abbia dapprima a nominare il giudice relatore, e quindi a fissare l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (secondo quanto già prevede l’articolo 713 c.p.c.).
Sempre seguendo quanto già l’attuale norma di riferimento dispone, il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; e il decreto è infine anche comunicato al pubblico ministero.
L’articolo 473-bis.54 c.p.c. sostituisce gli articoli 714 e 715 c.p.c., prevedendo che all’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 c.c.
L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge di regola in presenza. Nei casi in cui specifiche esigenze di protezione lo richiedano, e in cui l’interdicendo o l’inabilitando non può quindi comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, è peraltro stabilito che il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, possa non soltanto recarsi per sentirlo nel luogo in cui si trova, ma altresì, valutata ogni circostanza, disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.
L’articolo 473-bis.55 c.p.c. sostanzialmente riproduce il contenuto degli articoli 716 e 717 c.p.c., con sostituzione della formula “giudice istruttore” con “giudice relatore”, in ossequio alla struttura del nuovo rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie.
L’articolo 473-bis.56 c.p.c. (Impugnazione) riproduce il contenuto degli articoli 718 e 719 c.p.c.
L’articolo 473-bis.57 c.p.c. (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) riproduce il contenuto dell’articolo 720 c.p.c.
L’articolo 473-bis.58 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 720 bis c.p.c., prevedendo che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Il giudizio di compatibilità dovrà poi tenere conto del fatto che la trama procedimentale relativa all’amministrazione di sostegno è disciplinata anche da alcune disposizioni contenute nel codice civile, negli articoli 404 e seguenti, e in particolare nell’articolo 407 c.c.