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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 50
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.51 c.p.c. attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 17 lett. o), nella parte in cui è disposto di “prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione” nonché quelli di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) laddove è richiesto di “introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare” e di “introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti”.

In attualità i procedimenti su domanda congiunta prevedono tre modelli differenti:

- quello di cui al combinato disposto di cui agli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile, che si conclude con il decreto collegiale di omologazione delle condizioni della separazione consensuale. Ove il tribunale ritenga che le condizioni volute dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli, può suggerire ai coniugi le modifiche da apportare; in caso di rifiuto dei coniugi il tribunale può rifiutare l’omologazione della separazione che, pertanto, rimane improduttiva di effetti;

- quello di cui all’art. 4, comma 16 898/70, applicabile, ex art 1, comma 25 l. n. 76/2016 allo scioglimento dell’unione civile, che si conclude con sentenza; ove il tribunale ritenga che le condizioni proposte dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli, dispone automaticamente, l’apertura del procedimento contenzioso secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, l. n. 898/70;

- quello, frutto di elaborazione giurisprudenziale, per le domande congiunte riguardanti le modalità di affidamento e mantenimento dei minori i cui genitori non sono legati da vincolo di In questi casi la domanda si propone con ricorso e il tribunale, se non ravvisa contrasto tra le condizioni proposte dai genitori e l’interesse dei figli, provvede con decreto emesso in camera di consiglio in conformità con le domande delle parti; in alcuni casi la prassi prevede la preventiva convocazione delle parti, in altri casi no.

L’articolo in esame introduce, in ossequio con i principi di delega, un rito unitario anche per i procedimenti su domanda congiunta.

Il primo comma fissa come criterio di competenza territoriale quello della residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte, ponendosi in consonanza anche con il criterio generale dell’art. 473 bis.11 c.p.c. in ragione del fatto che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l’una o l’altra parte. In presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento.

Il secondo comma disciplina i requisiti del ricorso, mediante il richiamo all’articolo 473 bis.12 c.p.c. Al ricorso non dovrà essere allegata la documentazione economica, prevista per il procedimento contenzioso, che viene sostituita dalle indicazioni delle parti circa le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a loro carico. Si tratta di indicazione indispensabile sia per permettere al giudice di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l’eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate. Il comma precisa altresì, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante, che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia negoziale (ex multis Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761). Viene infine prevista la possibilità per le parti di rinunziare all’udienza di comparizione personale delle parti in ottemperanza al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 17 lett. o); in questo caso però i coniugi, secondo quanto indicato nel richiamato principio di delega, dovranno depositare la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso.

Il terzo comma disciplina il procedimento, sul modello previsto dall’attuale articolo 711 del codice di procedura civile, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. hh).

Il quarto comma regola la fase decisoria, precisando che il collegio si pronunzia con sentenza. Rispetto al modello processuale attuale di cui all’articolo 711 c.p.c. (che si conclude con il decreto di omologa) si è preferito optare, per ragioni di coerenza sistematica, per l’adozione della forma della sentenza. La delega, del resto, si limita a prevedere che il rito unico per i procedimenti su domanda congiunta sia “modellato” sull’attuale “procedimento” per separazione consensuale, ma non impone che lo stesso debba necessariamente anche essere definito con provvedimento avente la medesima forma prevista per tale fattispecie giudiziale (decreto di omologazione) e non con sentenza. D’altra parte, la natura costitutiva della pronunzia di divorzio (v. da ultimo Cass. SS.UU. 6 luglio 2022, n. 21425) non rendeva possibile prevedere che il procedimento si potesse concludere con un decreto di omologazione delle condizioni concordate dalle parti. Il comma in esame prevede altresì che, in linea con il modello della separazione consensuale, ove il tribunale ritenga gli accordi dei genitori in contrasto con l’interesse dei figli, possa convocare le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetti la domanda che potrà essere successivamente riproposta.

Il quinto comma disciplina, anche in questo caso in linea con quanto previsto con il principio di delega di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) il procedimento per le domande congiunte di modifica delle precedenti condizioni che diverge da quello disciplinato nei commi precedenti giacché prevede l’udienza di comparizione delle parti solo su loro richiesta congiunta o qualora il tribunale ritenga necessario ottenere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Occorre precisare che il procedimento di cui al quinto comma si applica anche alle domande congiunte di modifica delle condizioni della separazione giudiziale e non solo della separazione consensuale, come potrebbe desumersi dal richiamo letterale contenuto nel principio di delega che, ove attuato pedissequamente, si sarebbe risolto in una norma priva di ragionevolezza e comunque sia in contrasto con le esigenze di unitarietà del rito che sono chiaramente espresse nell’intera legge delega.

In attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”, si è ritenuto opportuno, per esigenze sistematiche oltre che per consentire agli operatori del diritto una migliore individuazione e fruizione delle fonti di riferimento, provvedere a una complessiva risistemazione delle disposizioni processuali relative ai diversi procedimenti che con la riforma confluiranno nell’alveo del rito unitario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A tal fine si rende necessario anche il trasferimento “materiale”, all’interno delle nuove disposizioni e in particolare di una apposita Sezione III, delle norme processuali oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile.