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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 49
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.50 c.p.c. attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere g) e r), l. n. 206/2021, nella parte in cui è disposto che “in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro” (lett. g) e che “nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile;… all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile” (lett. r)

La norma, da leggersi in collegamento con quella di cui all’articolo 473 bis.12 c.p.c. (che al quarto comma precisa che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”) prevede che, con i provvedimenti, anche temporanei, che statuiscono sull’affidamento della prole, il giudice indichi le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro e costituisce piana applicazione dei principi dell’affidamento, anche per le ipotesi di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato. Invero, anche in queste ultime due ipotesi il genitore non affidatario mantiene il generale potere/dovere di vigilanza (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.), che può essere esercitato solo ove il genitore sia in possesso delle informazioni sulla vita del figlio. La previsione che sia il giudice a indicare specificatamente le informazioni che un genitore deve comunicare all’altro avrà un effetto deflattivo del contenzioso “satellitare”, così impedendo il sorgere di controversie aventi ad oggetto l’individuazione delle notizie sulla vita del figlio che ciascun genitore ha il diritto di avere dall’altro.

La seconda parte dell’articolo prevede che, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, il giudice tenga conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene discostare, in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 bis.39 c.p.c.