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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 47
Modifiche al codice di procedura civile

Nell’articolo 473-bis.12 c.p.c., che disciplina per tutte le ipotesi ricomprese nell’ambito di applicazione del rito unitario la forma dell’atto introduttivo e le connesse necessarie allegazioni, si è previsto al terzo comma che nei casi di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, debbano essere allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La norma di cui all’articolo 473-bis.48 c.p.c. intende estendere tale portata precettiva nell’ambito dei procedimenti della crisi familiare (procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) in via generale, tenuto conto che, anche in assenza di prole ovvero di richieste di contributo economico, l’assetto da stabilirsi comunque dipende da una valutazione del quadro economico sottostante, per la quale risulta necessario disporre della necessaria documentazione di riferimento. Ciò anche al fine di avere contezza dei presupposti fattuali in forza dei quali sono stati assunti determinati provvedimenti, e conoscere quindi i necessari dati per una eventuale futura modifica o variazione dell’assetto così determinato.