L’articolo 473-bis.47 c.p.c. individua il tribunale territorialmente competente per i procedimenti di cui si è detto.
Il criterio principale, in caso di presenza di figli minori, è sempre quello della residenza abituale degli stessi. In mancanza, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. Nel caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale di residenza dell’attore; qualora, poi, anche l’attore risieda all’estero è competente qualunque tribunale della repubblica. I criteri residuali sono quelli già attualmente previsti dagli articoli 706 del codice di procedura civile e art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, applicabili anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile, in forza dell’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016.