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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 45
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.46 c.p.c. chiarisce espressamente che i provvedimenti provvisori in presenza di allegazioni di violenza o abuso potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato l’istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni. L’istruttoria potrà essere fondata anche solo sull’acquisizione di documenti quando esaustivi per far emergere, quanto meno a livello di fumus, la presenza di agiti violenti o abusanti posti in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori delle parti stesse, ovvero potrà richiedere specifici accertamenti come l’escussione di testimoni o l’ascolto del minore. Il fine è quello di assicurare tutela alla vittima, già dall’emissione dei primi provvedimenti, in particolare fare in modo che la disciplina dell’affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul. La norma precisa che ogni provvedimento dovrà assicurare piena tutela alle vittime anche con l’intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari, e con adeguata disciplina del diritto di visita tale da non compromettere la sicurezza delle vittime stesse (per esempio prevedendo visite protette, ovvero nei casi meno gravi evitando contatti diretti tra vittima e autore della violenza prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell’abitazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri soggetti -parenti, operatori dei servizi- ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l’istituto scolastico). È fatto espresso riferimento alla possibilità di adottare le misure previse dell’art. 342 bis c.c. che disciplina gli ordini di protezione. È inoltre espressamente previsto che nel caso di collocazione della vittima di violenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima.

La Sezione II contiene le norme speciali destinate a trovare applicazione nei soli procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.