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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 44
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l’ascolto del minore prevedendo espressamente che in presenza di procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso il giudice debba procedere all’adempimento personalmente e senza ritardo, assicurando il coordinamento con l’autorità penale (per esempio acquisendo i verbali e le videoregistrazioni dell’ascolto avvenuto in ambito penale nel corso dell’incidente probatorio), ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell’abuso. Ratio della disposizione è assicurare che in presenza di questi procedimenti sia il giudice, preferibilmente nell’ambito di quegli accertamenti preliminari che devono precedere l’adozione dei provvedimenti anche provvisori, ad avere percezione diretta di quanto riferisce il minore, per cogliere personalmente tutti gli elementi che il linguaggio non verbale, particolarmente significativo per i minori, può fornire. Sono espressamente richiamate le norme generali in materia di ascolto del minore, in particolare la disposizione che ne prevede la videoregistrazione, ed è previsto al fine di scongiurare il rischio che la reiterazione degli ascolti nei diversi procedimenti che possono vedere coinvolto il minore possa tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria, che non si proceda all’ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell’ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive.