L’articolo 473-bis.44 c.p.c. disciplina l’attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso. Ratio delle disposizioni in esame è anticipare l’accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l’adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommari. La norma al primo comma prevede che il giudice proceda, senza ritardo, e anche d’ufficio all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell’udienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa. Il libero interrogatorio delle parti può essere di grande ausilio per il giudice perché permette di mettere a confronto le diverse narrazioni in relazione ai medesimi fatti, confronto che può fornite elementi a sostegno o a contrasto delle contrapposte ricostruzioni degli eventi; inoltre permette di acquisire ulteriori elementi per procedere alla istruttoria (per esempio per accertare al di là di quanto indicato negli scritti introduttivi se qualcuno tra parenti, amici o vicini di casa, sia in grado di riferire in merito alle condotte di violenza o abuso, persona che potrà poi essere escussa direttamente dal giudice con attivazione dei poteri d’ufficio allo stesso riconosciuti). Quanto alla necessità di evitare contatti diretti il giudice potrà ricorrere all’udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che ferma la presenza dei difensori, per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Il giudice, per accertare le condotte violente o di abuso, e quindi per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni di parte, dovrà disporre senza ritardo e pure d’ufficio, “anche di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile” mezzi di prova, e ciò in attuazione del principio di delega contenuto nell’art.1, comma 23, lett. t), l. n. 206/2021. Al fine di garantire il rispetto del giusto processo, il giudice dovrà comunque avere cura di garantire il contraddittorio e il diritto alla prova contraria. A titolo esemplificativo è previsto che possano essere escussi soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (si pensi ai Pronto soccorso) o uffici delle Forze dell’Ordine (si pensi ai verbali di accesso degli operatori chiamati per interventi sui luoghi), sempre previo rispetto dell’eventuale segreto istruttorio quando siano in corso indagini penali.
Il secondo comma della norma detta poi specifiche norme nel caso di nomina di CTU ovvero di incarico ai servizi socio-assistenziali o sanitari in procedimenti che presentino allegazioni di violenza o di abuso, disponendo espressamente che il giudice quando provvede alla nomina del CTU (da scegliere tra quelli dotati di specifica competenza in materia) o all’incarico ai Servizi, deve indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di violenza o di abuso. La precisazione è necessaria per la natura degli accertamenti che possono essere demandati al consulente tecnico ovvero ai responsabili del Servizio, che non potendo accertare i fatti, compito riservato in via esclusiva al giudice, devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di quelli connotati da mera conflittualità, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi. Sempre a tal fine dovranno dal giudice essere specificati gli accertamenti da compiere e le misure da adottare (per esempio avendo cura di prevedere che le parti non siano convocate contemporaneamente ovvero che non si trovino a sedere intorno allo stesso tavolo di consulenza, ma invitando il CTU o i responsabili del Servizio ad adottare opportune cautele quali ad esempio collegamenti da remoto per i colloqui congiunti). In adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del CTU metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale (in particolare la sindrome di alienazione parentale cfr. sul punto Cass., sent. n. 7041, del 20 marzo 2013; Cass., ord. N. 13217, del 17 maggio 2021) il CTU dovrà indicare espressamente a quali di queste intende riferirsi, con la precisazione che le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità dovranno essere fondate sui parametri assunti a riferimento. È espressamente prevista, come si è detto, la possibilità per il giudice di disporre la secretazione nelle relazioni del servizio e nella CTU dell’indirizzo della vittima di violenza quando sussistano esigenze di tutela.