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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 42
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.43 c.p.c. dispone il divieto di mediazione e conciliazione familiare, in attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. f), n), m). Il legislatore delegato ha espressamente previsto che in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso sarà omesso il tentativo di conciliazione, e sarà vietata la mediazione. Tali principi sono stati attuati nella norma in esame che dispone il divieto da parte dei giudice di invitare alla mediazione o di procedere alla conciliazione e il divieto da parte del mediatore di procedere alla mediazione in presenza di condanne o di pendenza di procedimenti penali, per fatti commessi da una parte in danno dell’altra o dei figli minori delle parti (comma 1 , lett. a); anche in questo caso, come da sollecitazione della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, si è specificato che il procedimento deve trovarsi in una fase successiva a quella di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale). Le medesime misure scattano, altresì, anche solo in presenza di allegazioni di violenza o di emersione di tali condotte nel corso del procedimento (comma 1, lett. b)).