L’articolo 473-bis.41 c.p.c., nel richiamare le norme generali quanto ai requisiti degli atti introduttivi prodotti dalle parti o dal pubblico ministero, contiene una precisazione: gli atti introduttivi devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. L’onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all’art. 473-bis dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso. Il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce che al ricorso o alla comparsa di costituzione devono essere allegati sia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall’autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità (si pensi all’ammonimento emesso dal Questore in presenza di violenza domestica), sia atti dai quali possano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza (quali i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, ovvero i verbali delle deposizioni rese dai testimoni durante il dibattimento penale). L’elencazione è meramente esemplificativa in quanto la norma, nella prima parte si riferisce genericamente agli “accertamenti svolti”, lasciando alle parti libertà di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostegno dell’allegazione di violenza, o teso alla sua negazione.