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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 36
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.37 c.p.c. dà attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lettera ll), l.n. 206/2021 che prevede di “procedere al riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all’articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell’assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro

L’attuale cornice normativa, in materia di garanzie a tutela dell’effettivo pagamento degli assegni, è composita e frammentata: l’art. 156 del codice civile prevede l’ordine di pagamento impartito dal giudice per la separazione; l’art. 8 l. n 898/1970 prevede la richiesta di pagamento diretto al terzo, svincolata dall’intervento del giudice; l’art. 3 l. n. 219/2012, disciplina le forme di garanzia per l’assegno di mantenimento in favore della prole con una formulazione che ha dato luogo a molteplici e contrastanti applicazioni (v. ex plurimis, le differenti soluzioni adottate da Trib. Milano, 24 aprile 2013 e da Trib. Roma, 7 gennaio 2015).

L’articolo in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento in senso lato modellato, in forza di quanto indicato dai principi di delega, sull’attuale articolo 8 l. n. 898/1970.

Il creditore dell’assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole), decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa an e quantum dell’assegno, ovvero l’accordo di negoziazione assistita (che, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, produce gli stessi effetti del corrispondente provvedimento dell’autorità giudiziaria) al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale. Il creditore dovrà dare comunicazione dell’avvenuta notificazione all’obbligato.

Ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione, è tenuto al pagamento dell’assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

La norma, in attuazione del principio di delega, non richiama il comma 6 dell’art. 8, l. n. 898/1970, che è abrogato: il debitor debitoris, a seguito della notificazione del provvedimento, è tenuto a versare al creditore l’ammontare dell’assegno di mantenimento indicato nel provvedimento sino alla concorrenza delle somme dovute al debitore principale e non più sino alla concorrenza della metà.

Il comma 3 prevede che, qualora il credito dell’obbligato verso il terzo sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il giudice dell’esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somme dell’assegno.