Per quanto riguardo l’articolo 473-bis.36 c.p.c. si osserva quanto segue. I principi direttivi del comma 23 lett ii) e ll) impongono un coordinamento delle disposizioni attuative dei provvedimenti sul
Il primo comma prevede che tutti i provvedimenti, anche temporanei che prevedono un contributo economico, sono immediatamente esecutivi, secondo la previsione di vari articoli già presenti, ora unificati in una unica norma del codice di rito. Il medesimo comma prevede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. Quanto ai provvedimenti definitivi la norma non introduce novità sostanziali ma unifica varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012). La previsione che anche i provvedimenti temporanei siano titolo per l’iscrizione ipotecaria viene invece introdotta in attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 23 lett. r); il richiamo espresso al secondo comma dell’art. 96 è stato inserito al fine di bilanciare, con riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di un provvedimento temporaneo, le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, anche al fine di scongiurare ipotesi di abuso del diritto.
Il secondo comma riproduce, in un’unica norma e dunque nell’ottica di unificazione, quanto già previsto dall’articolo 156, comma 4 codice civile per la separazione personale, dall’articolo 8, comma 1 l.n. 898/70 per il divorzio e dall’articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012 per i provvedimenti economici a tutela della prole.
Il terzo comma prevede riprende la formulazione dell’attuale articolo 8, comma 7, della l.n. 898/70 e dell’articolo 3, comma 2 della l. n. 219/2012. Il creditore può chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento. Il sequestro a garanzia del pagamento degli assegni mantiene il suo carattere speciale di strumento di coazione anche psicologica nei confronti dell’obbligato in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 156 codice civile (Cass., 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass., 28 maggio 2004, n. 10273).
Il quarto e il quinto comma, anche in linea con il principio generale della modificabilità dei provvedimenti, prevedono il diritto delle parti di chiedere la modifica dei provvedimenti emessi a tutela delle ragioni creditorie, in presenza di mutamenti delle circostanze; la domanda dovrà essere proposta al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, al giudice territorialmente competente in base ai principi che regolano la materia.