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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 33
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.34 c.p.c. disciplina l’attività che si svolge alla prima udienza davanti al collegio, che potrebbe anche essere l’unica udienza nel caso in cui non sia necessaria ulteriore attività istruttoria e la causa possa essere immediatamente rimessa per la decisione.

La norma del decreto delegato precisa che non solo la decisione ma anche la trattazione si svolgerà davanti al collegio. Tale scelta motiva l’indicazione, contenuta nel testo dell’articolo, del giudice relatore piuttosto che “istruttore”, il quale, nominato al momento del deposito dell’atto di appello, all’udienza fa la relazione orale della causa e può procedere all’assunzione delle prove ammesse dal collegio quando questi ritenga necessario procedere all’istruzione della causa. All’esito della discussione o dopo l’esaurimento dell’istruzione, il collegio trattiene la causa in decisione assegnando, previa richiesta delle parti, un termine per note difensive, e deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Particolarmente significativa è la disposizione contenuta nel quarto comma della norma che attribuisce al giudice d’appello la facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili e urgenti, previsti dall’art. 473-bis.15 c.p.c., in tutti i casi in cui ricorrono situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile, con le forme e le regole processuali ivi previste, con possibilità anche di intervenire inaudita altera parte e di fissare udienza per la conferma, modifica e revoca dei provvedimenti adottati, nonché quelli provvisori delineati dall’art. 473-bis.22 c.p.c.. Ciò, evidentemente, perché anche in appello potrebbero emergere le medesime esigenze che queste disposizioni prendono in considerazione con riferimento al giudizio di primo grado.