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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 31
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.32 c.p.c. fissa regole processuali per la costituzione dell’appellato e per l’articolazione delle controdeduzioni difensive dell’appellante, nel caso di proposizione di appello incidentale. È prescritto che l’appellato debba costituirsi entro trenta giorni prima dell’udienza, depositando comparsa di costituzione contenente l’esposizione delle proprie difese e le precise contestazioni, in modo chiaro e specifico, al pari degli oneri formali prescritti per il ricorso in appello, e, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. Il secondo comma, difformemente da quanto previsto per l’appello nel rito ordinario, salvaguardando l’esigenza di uno stringato contraddittorio tra le parti, prevede che l’appellante possa depositare una memoria di replica, sino a venti giorni prima dell’udienza, e che l’appellato possa replicare depositando ulteriore memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell’udienza. L’obiettivo di questa disposizione è di consentire che si arrivi alla prima udienza dell’appello con l’attività difensiva delle parti già esaurita.