Menu
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 30
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.31 c.p.c., in conformità alle regole prescritte per il giudizio di primo grado, dispone che il presidente, a seguito del deposito del ricorso in cancelleria, nei cinque giorni successivi, nomini il relatore, fissi l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante debba provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato, con la precisazione che tra la data della notificazione e quella dell’udienza intercorra un termine non inferiore a novanta giorni, da elevarsi a centocinquanta nel caso di notifica da eseguirsi all’estero.

Significativa è la previsione del quarto comma dell’articolo 473-bis.31 che, attraverso l’attivazione dei poteri officiosi e di impulso, consente al presidente, fin dal momento nel quale nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, di disporre l’acquisizione d’ufficio delle relazioni aggiornate dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di ordinare alle parti di depositare tutta la documentazione indicata dall’art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. vale a dire quella reddituale e patrimoniale. Il richiamo espresso alla norma prevista per gli oneri probatori gravanti sulle parti nel giudizio di primo grado consente, nel caso di deposito incompleto della documentazione richiesta, ovvero per il caso in cui siano fornite informazioni che, all’esito del giudizio, si rivelino inesatte, di applicare, anche in appello, gli articoli 92, primo comma, 96, terzo comma, e 116, secondo comma.