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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 29
Modifiche al codice di procedura civile

Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.30 c.p.c. si osserva quanto segue. L’articolo 1, comma 23, lett. nn) della legge delega ha genericamente previsto la predisposizione, ad opera del legislatore delegato, di un’autonoma regolamentazione “per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a)” del medesimo comma, con l’intento di procedere ad una definizione del rito dell’impugnazione che ne delinei le regole da valere rispetto a tutte le materie per le quali si applichi il rito uniforme, senza, tuttavia, fornire indicazioni vincolanti sulle forme processuali da applicare. Fino all’entrata in vigore del nuovo giudizio di cognizione per il contenzioso familiare, l’impugnazione avverso le sentenze di separazione e divorzio è promossa e trattata con le forme del procedimento in camera di consiglio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4 comma 15 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898. L’assenza di precise regole processuali ha indotto il gruppo di lavoro a deliberare un modello processuale che, seppur strutturato secondo regole di tipo “contenzioso” con richiami espressi alle norme dell’appello ordinario, mantenendo la collegialità della trattazione e della decisione, tuttavia, mutui, per un verso, dall’esperienza del rito camerale la snellezza ed elasticità e, per altro verso, dal processo di primo grado i poteri “officiosi” del giudice in tutti i casi in cui si debbano tutelare gli interessi dei minori.

L’articolo 473-bis.30 c.p.c. contiene, attraverso il richiamo all’articolo 342 c.p.c., la prima scelta di modulare gli oneri di forma del ricorso ai requisiti di ammissibilità prescritti per l’appello ordinario, nell’attuale formulazione ma anche, nel testo che verrà modificato in attuazione della legge delega, ai sensi del comma 8 dell’articolo 1.