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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 27
Modifiche al codice di procedura civile

La norma di cui all’articolo 473-bis.28 c.p.c. dà attuazione dell’art. 1, comma 23, lett. z), l. n. 206/2021, che invita il legislatore delegato a “prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione, fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all’udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni”.

In ossequio a tali indicazioni è stato concepito un regime semplificato, per il quale, una volta esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

- un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

- un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.