La norma di cui all’articolo 473-bis.27 c.p.c. dà attuazione ad alcuni dei principi contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. ff) della legge delega, che invita il legislatore delegato ad adottare puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento. A questo scopo, la disposizione è finalizzata a dettare alcune necessarie indicazioni di raccordo tra l’organo giudicante e i servizi sociali o sanitari che lo stesso abbia ritenuto di fare intervenire nel conflitto familiare e il cui compito è destinato a durare lungo un arco temporale spesso non definibile a priori e comunque ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio. A tal fine, e dal punto di vista organizzativo, si prevede in primo luogo che ogni volta in cui il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, egli debba indicare “in modo specifico” l’attività ad essi demandata (ovvero il perimetro di compiti assegnati ai servizi, ad evitare indebiti interessamenti e più ancora mancanze rispetto ai compiti loro attribuiti) e fissare i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Dal punto di vista del contenuto delle relazioni, sempre in attuazione del principio della delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. ff) è stato poi considerato fondamentale che nelle relazioni dei servizi siano concretamente distinguibili i diversi aspetti relativi all’intervento, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere sempre fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
È poi assicurato il dovuto regime di pubblicità, o meglio di informativa, sempre tenuto conto che la situazione familiare è in costante evoluzione e quindi appare necessario poter verificare come le eventuali criticità riscontrate all’interno del nucleo o i disagi espressi dai minori trovino nel tempo lo sperato ristoro, e a tal fine si è previsto che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, che possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.