Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.25 c.p.c., si osserva quanto segue. Il comma 23 lett. dd) ha demandato al legislatore delegato di definire una autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo, al contempo, che nell’albo dei consulenti tecnici siano indicate le specifiche competenze dai medesimi posseduti. Quanto alla disciplina di dettaglio relativa alla tenuta degli albi, la legge delega, con il comma 33, ha apportato modifiche significative agli artt. 13 e 15 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie), prevedendo l’inserimento, tra le categorie da ricomprendere nell’albo, quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia, disciplinando dettagliatamente i titoli richiesti per le relative specializzazioni.
La norma di cui si discute, per converso, disciplina l’oggetto della consulenza precisandone gli ambiti di applicazione e delineando la cornice entro cui le indagini del consulente devono essere condotte. È così previsto che il giudice, con il provvedimento con cui dispone la consulenza, indichi l’oggetto dell’incarico e che il consulente, nell’elaborazione della relazione, tenga distinto ogni segmento dell’indagine precisando: i fatti osservati direttamente e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, per giungere alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque con indicazione dei parametri sui quali si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori.
Uno spazio specifico è dedicato dalla norma agli accertamenti sulle competenze genitoriali che, alla stregua dei rilievi critici evidenziate dalla recente giurisprudenza di legittimità (si leggano a riguardo, i rilievi formulati nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9691/2022), devono essere sempre demandati al c.t.u. con provvedimento motivato, il quale esprimerà una valutazione sulla personalità dei genitori solo se ciò assuma incidenza ai fini della verifica della loro capacità genitoriale, e supporterà i giudizi tecnici espressi con l’indicazione precisa sia delle metodologie seguite sia dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo scopo perseguito dal legislatore delegato, in aderenza allo spirito della legge delega sul punto, è quello di definire il perimetro e le finalità del mezzo istruttorio, volto esclusivamente a fornire al giudice strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano, unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori (cfr. Cass. 23804/2021).