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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 23
Modifiche al codice di procedura civile

Con riferimento all’articolo 473-bis.24 c.p.c., quale necessaria garanzia nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti in prima udienza è previsto il reclamo. Per quanto riguarda il relativo regime, la delega si limita a prevedere che il giudice decide in composizione collegiale (art. 1, comma 23, lett. r) l. n. 206/2021). Al riguardo, l’originaria intenzione, quale risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, avrebbe verosimilmente dovuto essere nel senso di una generale reclamabilità sempre di fronte al tribunale, del cui collegio ovviamente non avrebbe dovuto far parte il giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato. Ragioni di prudenza hanno invece consigliato di confermare (ed estendere in via generale) l’attuale regime proprio dei provvedimenti presidenziali emanati nella separazione e del divorzio, che prevede ex art. 708, quarto comma, c.p.c. il reclamo alla Corte d’Appello, e ciò per non introdurre una modifica eccessiva per il sistema ed esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli giudiziari.

Inoltre, rispetto all’auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragioni di insufficienza di ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Questo, almeno sino alla futura realizzazione della riforma ordinamentale e quando avrà luogo l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l’assegnazione dell’intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale.

Sempre a questo proposito, l’ulteriore principio di delega di cui al comma 23, lett. v) “modificare l’articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo” sarà attuato con le norme di coordinamento successive all’introduzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.