La norma contenuta nell’articolo 473-bis.23 c.p.c. rappresenta l’attuazione del principio espresso nella legge delega (art. 1, comma 23, lett. u) l. n. 206/2021) volto a stabilire che i provvedimenti temporanei e urgenti “…possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori…”.
In ossequio al puntuale e analitico disposto della delega si è quindi previsto che la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (naturale riflesso del loro atteggiarsi rebus sic stantibus, non diversamente peraltro anche dai provvedimenti definitivi) possa unicamente essere disposta in dipendenza di ragioni giustificatrici nuove, di natura sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) ovvero processuale (nuovi accertamenti istruttori), senza quindi introdurre un regime di libera modificabilità o revocabilità unicamente in considerazione di una diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento.