L’articolo 473-bis.22 c.p.c., nel solco della precedente norma, sempre attuando i principi di delega esposti al comma 23, lettere q) e r), disciplina i nuovi poteri del giudice, da esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione delle parti.
In primo luogo, innovando integralmente la precedente disciplina, si registra una concentrazione di poteri in capo al giudice relatore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attribuiti alla competenza del presidente ai sensi dell’articolo 708, terzo comma, c.p.c., sia quelli istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall’articolo 473-bis.17 c.p.c.
Nell’adozione dei provvedimenti provvisori riguardanti le parti e la prole, il giudice istruttore indica la decorrenza degli effetti per le statuizioni aventi contenuto economico con facoltà di retrodatarli al momento della proposizione della domanda, previsione particolarmente importante e volta, per un verso, a prevenire il cospicuo contenzioso di carattere esecutivo innescato dall’incertezza circa l’insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall’adozione dei provvedimenti presidenziali e, per altro verso, a garantire che, anche nel tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza – oggi particolarmente contenuto nelle previsioni del legislatore delegante – gli oneri di mantenimento siano comunque assolti dal genitore/coniuge gravato.
Tali provvedimenti possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all’udienza (fermo naturalmente quanto già esaminato in merito all’ipotesi che sia il ricorrente a non presentarsi e il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza). L’ordinanza, suscettibile di reclamo, secondo la previsione dell’articolo 473-bis.24 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e altresì titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ed è dotata di ultrattività, conservando la sua efficacia anche dopo l’eventuale estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. È necessario chiarire che a essere reclamabile sarà solo l’ordinanza nella parte che contiene le statuizioni di merito temporanee e urgenti (concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti aventi contenuto economico e tutti i c.d. provvedimenti consequenziali), non ovviamente la parte dell’ordinanza che pronuncia su aspetti meramente organizzativi dell’iter iudicii ovvero istruttori.
In secondo luogo, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore ammette i mezzi di prova e fissa l’udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo. In questa parte l’ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall’articolo 177 c.p.c., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti.
Infine, in terzo luogo, la prima udienza di comparizione potrebbe avere un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. In questo caso, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, si riserva di riferire al collegio per la decisione; modulo decisorio da utilizzare anche per il caso in cui debba essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande (art. 1, comma 23, lett. q) l. n. 206/2021).
Il testo della norma deve poi coordinarsi con tutte quelle norme collocate nella parte generale del presente titolo che attribuiscono al giudice l’esercizio di poteri officiosi a tutela dei minori, e altresì alle disposizioni speciali dettate a tutela delle presunte vittime di abuso e violenza. Si fa così riferimento, a titolo esemplificativo, alla nomina del curatore speciale, all’assunzione di mezzi di prova, anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria, alla richiesta di integrazione della documentazione quando deve provvedere su domande di carattere alimentare, all’ascolto del minore, alla informativa sulla possibilità delle parti di avvalersi della mediazione familiare.