Un primo segmento della nuova disciplina delineata all’articolo 473-bis.21 c.p.c. attiene alla fase iniziale, in cui è richiesta la comparizione personale delle parti non solo per prendere atto delle loro volontà di non volersi riconciliare ma anche per sentirle direttamente e formulare loro una motivata proposta conciliativa involgente l’intera controversia, valutando tutto il materiale probatorio già acquisito agli atti del processo.
In considerazione del necessario impulso di parte che deve essere mantenuto per tutto il corso del processo è al tal fine in primo luogo previsto che se il ricorrente non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, facendo salvi ovviamente i casi in cui il procedimento sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, giacché in tali ipotesi l’impulso delle parti diviene irrilevante.
Ma non solo. L’importanza della comparizione personale è inoltre contrassegnata dagli effetti riconnessi da legislatore delegato alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, che è valutata ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite.
All’udienza il giudice deve sentire le parti, e può optare al riguardo, in considerazione della natura della causa e delle particolarità di ogni fattispecie, se scegliere di sentirle congiuntamente ovvero separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori. In tale sede deve tentare, per quanto possibile, la conciliazione.
Il giudice può inoltre, come già accennato, formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.
Se le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal giudice, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione, per la pronuncia di sentenza che prenda atto ovvero omologhi gli accordi raggiunti dalle parti, in modo analogo alla disciplina prevista per i procedimenti su domanda congiunta.