Per quanto riguarda l’articolo 473-bis.20 c.p.c., si osserva quanto segue. Dal punto di vista soggettivo, i processi familiari hanno tendenzialmente una dimensione bilaterale, con due parti soltanto. Non è tuttavia esclusa, in alcuni casi, la presenza di più parti, a volte qualificate anche dalla legge come litisconsorti necessari (si pensi ad esempio alle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità). Vi sono poi ulteriori ipotesi in cui un intervento volontario è ammissibile: ad esempio, come la giurisprudenza di merito tende sempre più sovente a riconoscere, e come del resto ha stabilito espressamente la Suprema Corte (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296), nei giudizi di separazione e divorzio deve ritenersi ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che abbia pertanto diritto al mantenimento, legittimato in tale veste in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo; intervento che secondo la Cassazione può avvenire in tutte le forme previste dall’articolo 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
La disposizione in esame tende dunque a dare conto di tali possibilità, ma mentre nell’ipotesi del litisconsorzio necessario non può esservi preclusione temporale all’intervento spontaneo del litisconsorte necessario eventualmente pretermesso (poiché in difetto di una sua partecipazione al processo la sentenza resa inter pauciores non sarebbe neppure in grado di esplicare i suoi effetti e resterebbe dunque sostanzialmente inutiliter data), nelle ipotesi di intervento volontario per semplice connessione è opportuno fissare un termine massimo per l’intervento, che in un processo concepito con rigorose barriere preclusive sin dagli atti introduttivi si è dunque immaginato dover coincidere con il momento della costituzione del convenuto, per consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese anche a seguito della costituzione del terzo e delle domande dallo stesso proposte, nelle memorie anteriori alla prima udienza finalizzate alla definitiva fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
L’articolo 1 comma 23 lett. l), della legge delega è particolarmente articolato perché disciplina le principali attività della prima udienza di comparizione delle parti, che si svolge davanti al giudice relatore nominato dal presidente al momento del deposito del ricorso.