Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 17
Modifiche al codice di procedura civile
All’articolo 473-bis.18 c.p.c. si è inteso sottolineare il dovere di leale collaborazione che le parti sono tenute a rispettare, in una prospettiva di correttezza e trasparenza che deve informare l’intero svolgimento del giudizio. In particolare, si prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete” possa essere valutato sia ai fini della decisione (come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.), sia in relazione alla finale attribuzione delle spese di lite, secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 92 e dall’articolo 96 c.p.c.