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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 16
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.17 c.p.c. regola le ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie all’esito degli atti introduttivi, ovviamente ancora riferite ai procedimenti aventi ad oggetto diritti disponibili, e ciò sia per esigenze di contraddittorio e sia per esigenze di ius poenitendi.

A questo riguardo, va in particolare segnalato che, rispetto alla formula desumibile dalla legge delega, si è ritenuto indispensabile nell’articolo 473-bis.17 c.p.c. assegnare un termine più ampio e quindi spostare più in avanti le decadenze, per garantire il più efficace esercizio del diritto di difesa e senza pregiudizio per la celerità del procedimento, oltre che in armonia con quanto previsto per il giudizio ordinario.

Si è così previsto in particolare che l’attore potrà versare in atti memoria entro venti giorni prima dell’udienza per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, mediante memoria da versare in atti entro dieci giorni prima dell’udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell’attore contenute nella memoria.

In tal modo si conclude il contraddittorio tra le parti in ordine a domande ed eccezioni e si esaurisce lo ius poenitendi consentito.

In relazione alle prove, a fronte del principio direttivo che impone la loro formulazione a pena di decadenza con gli atti introduttivi, ovviamente quando il processo ha ad oggetto diritti disponibili, si è ritenuto di rendere coerente il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l’attore nella memoria venti giorni prima dell’udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell’udienza, con un’ultima facoltà di replica dell’attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell’udienza, in modo da concludere definitivamente, prima dell’udienza, il contraddittorio tra le parti sulle prove dedotte.

All’udienza, salvo verifica di regolarità del contraddittorio e della regolarità del rapporto processuale, il giudice potrà così subito trattare le difese delle parti, senza ulteriori rinvii.

L’esigenza della gradualità delle decadenze in ordine alle prove si impone non solo per una coerenza con il sistema, alla luce delle regole che ispirano il rito ordinario, ma anche per la particolarità dei diritti solo relativamente disponibili che caratterizzano le controversie familiari e minorili.