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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 15
Modifiche al codice di procedura civile

L’articolo 473-bis.16 c.p.c. regola le modalità di costituzione del convenuto, mediante deposito di comparsa entro il termine assegnato dal presidente.

In coerenza con l’articolo 473-bis.12 c.p.c., che disciplina i contenuti del ricorso, imponendo all’attore la formulazione della domanda, la disposizione regola altresì gli oneri difensivi del convenuto, imponendo nella comparsa, a pena di decadenza, la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali.