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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 13
Modifiche al codice di procedura civile

Gli articoli da 473-bis.14 c.p.c. a 473-bis.19 c.p.c. disciplinano la fase introduttiva del procedimento, in particolare le forme e i contenuti della comparsa di costituzione del convenuto, le preclusioni alle difese anteriori all’udienza e le riaperture consentite nel corso del procedimento. Sono inoltre previste le misure cautelari che possono essere adottate in via urgente, senza immediato contraddittorio.

I principi direttivi che hanno avuto applicazione sono quelli previsti dal comma 23, lett. f), h), i).

In particolare, l’articolo 473-bis.14 c.p.c. disciplina le fasi del procedimento successive al deposito del ricorso.

Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l’udienza.

Si tratta degli avvisi sui termini decadenziali che l’attore, per i processi che si introducono con citazione, deve precisare nell’atto ai sensi dell’articolo 163, 3° comma, n. 7, c.p.c.

Su iniziativa dell’attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all’udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all’estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore.