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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 12
Modifiche al codice di procedura civile

Con l’articolo 473-bis.13 c.p.c., che costituisce una doverosa integrazione dell’attuazione dell’articolo 1, comma 23, lett. e) della legge delega, nella parte in cui mantiene fermo “il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione” si è ritenuto necessario descrivere i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l’atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l’iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell’urgenza dell’intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale).

In particolare, per quanto riguarda l’indicazione all’interno del ricorso “di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio”, la disposizione intende fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, anche in virtù del tradizionale effetto erga omnes che si riconosce ai giudicati in materia di status, vi siano ulteriori soggetti che potrebbero essere interessati all’esito della pronuncia. Si pensi, esemplificativamente, ai casi dei ricorsi presentati ai sensi degli attuali articoli 48 e 50 c.c. (per effetto della riforma 473-bis.60 c.p.c. e 473-bis.62 c.p.c.), in cui devono essere indicati il nome e il cognome dei presunti successori legittimi dello scomparso e se esistono del suo procuratore o rappresentante legale; e nel caso di istanza per la dichiarazione di morte presunta devono altresì essere indicati il nome e il cognome di tutte le altre persone che, a notizia del pubblico ministero, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Per altro verso, proprio per la maggiore facilità per il pubblico ministero rispetto alle parti private di avere accesso ad informazioni riservate (la comunità ove è collocato il minore, la pendenza di procedimenti penali, l’accesso all’anagrafe tributaria) si sono previsti alcuni oneri specifici di allegazione.

Con l’ultimo comma la disciplina è stata estesa, fatto salvo il principio di compatibilità, agli altri soggetti, diversi dai genitori, titolari di un potere di iniziativa autonomo nell’interesse del minore esposto a una situazione di pregiudizio.