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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 33 11
Modifiche al codice di procedura civile

La norma di cui all’articolo 473-bis.12 c.p.c. descrive i requisiti di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio e delle attività allo stesso correlate, dando attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. f).

La scelta della forma dell’atto introduttivo (ricorso), con tutto quanto ne deriva, si ispira a molti dei procedimenti tradizionali della giustizia familiare (su tutti, separazione e divorzio), nonché al processo del lavoro dal quale il rito unitario pure attinge alcune caratteristiche. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del giudice (“l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta”) e ai riferimenti soggettivi della lite, oltre alle indicazioni relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione (“il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono”; “il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura”), gli ulteriori elementi identificativi dell’azione (“la determinazione dell’oggetto della domanda” e “la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni”), nonché, non a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Importante caratteristica che la riforma ha messo in evidenza è quella di un doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti. Si prevede quindi che il ricorso debba altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Una particolare attenzione viene poi riservata ai casi di domande di contributo economico (intendendosi con tale espressione tutte le possibili ipotesi di assegno) o comunque in presenza di figli minori, per i quali è previsto che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti significativi, per consentire al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti, tra i quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Infine, sempre in attuazione di un’indicazione contenuta nell’articolo 1, comma 23, lett. f) l. n. 206/2021 (laddove si prevede che “con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute”) la chiusa della norma stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso (ma analogo onere è previsto per il convenuto in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 473-bis.16 c.p.c.) è allegato un piano genitoriale, che consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.