L’articolo 473-bis.8 c.p.c. è rubricato “Curatore speciale del minore” e dà attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”, nonché nell’articolo 1, comma 23, lett. dd), prima parte, l. n. 206/2021, che prevede “la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore”. La norma in esame costituisce di fatto la trasposizione, dovuta a un’esigenza di riordino della materia e di più corretta collocazione sistematica, delle disposizioni contenute negli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile, introdotte con due disposizioni immediatamente precettive dalla stessa legge 26 novembre 2021, n. 206, all’articolo 1, commi 30 e 31.
Nell’effettuare il dovuto riordino, si è ritenuta opportuna qualche integrazione e precisazione, sempre nel rispetto della portata delle norme. Così, ad esempio si è ritenuto di specificare che “Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4 c.p.c.”. La precisazione è stata inserita per fugare possibili dubbi circa la natura e le modalità dell’ascolto da parte del curatore speciale, che non è già assimilabile all’istituto dell’ascolto in sede processuale, ai sensi delle nuove disposizioni di cui agli articoli 473-bis.4 c.p.c. e seguenti, ma una differente forma di partecipazione, rispondente al principio generale contemplato dall’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, per il quale “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.