L’articolo 473-bis.7 c.p.c. dà attuazione ad uno dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. dd), n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile”.
La necessità di una espressa previsione normativa è discesa dalla rilevazione di prassi non uniformi, nel territorio nazionale, quanto alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell’ambito ed all’esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex articolo 330 c.c.) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole (ex articolo 333 c.c.). Come noto all’esito della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., attuata con la l. n. 219/2012, tali domande, c.d. de responsabilitate, possono essere proposte anche nell’ambito di altri procedimenti, aventi usualmente ad oggetto la disciplina dell’affidamento dei figli minori (per es.: procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche), per questo la norma in esame sarà applicabile a tutti procedimenti indicati nell’art. 473 bis c.p.c., nei quali siano proposte domande ex articolo 330 c.c. o articolo 333 c.c., restando ovviamente possibile applicare la disposizione a procedimenti che abbiano per oggetto esclusivamente queste domande.
Nell’attuale applicazione delle norme indicate si rilevano diverse scelte interpretative potendo, per esempio, essere rinvenuti provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale privi di espressa nomina del tutore, ovvero provvedimenti che tale nomina contengano con diverse statuizioni in merito alla trasmissione degli atti al giudice tutelare territorialmente competente. Ancora più evidente è la divergenza di applicazione delle norme vigenti, certamente lacunose sul punto, nel caso di nomina del tutore nel corso del procedimento, poiché in alcune di queste ipotesi il tribunale procedente provvede, nell’immediatezza, a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l’apertura della tutela ex articolo 343 ss. c.c., con conseguente attribuzione a tale giudice dei poteri di vigilanza allo stesso attribuiti; in altri casi, la trasmissione non avviene e i poteri di vigilanza sono assunti dal giudice procedente. L’intervento normativo in esame ha il fine di dettare principi uniformi.
Il principio di delega, oltre a prevedere la possibilità di nominare un tutore nel corso e all’esito dei procedimenti ex articolo 330 c.c., ha espressamente riconosciuto la possibilità di nomina del tutore anche nel corso ed all’esito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, emesse ex articolo 333 c.c. Nell’applicazione concreta del principio di delega, al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore, si è preferito differenziare tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e domande di cui all’articolo 333 c.c.
L’articolo 343 c.c. prevede, infatti, l’apertura della tutela qualora entrambi genitori siano morti ovvero se “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”; tradizionalmente tale locuzione è stata interpretata con riferimento alle ipotesi in cui i genitori per impedimento oggettivo (quale ad esempio irreperibilità, malattia fisica o mentale che impedisca totalmente al genitore di assumere decisioni per il figlio), non possano esercitare i compiti genitoriali. Pertanto, nel caso di limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ai sensi dell’articolo 333 c.c., è apparso preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore ma prevedere la nomina di un curatore del minore. La nuova disposizione appare coerente con i principi di delega perché prevedere la nomina di un curatore, al quale all’esito di procedimento ex articolo 333 c.c., verranno attribuiti specifici poteri, rientra nella previsione di cui all’articolo 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021. Volendo rappresentare il rapporto tra le disposizioni si potrebbe immaginare la nomina del tutore come l’insieme più grande, all’interno del quale è compreso l’insieme più limitato della nomina del curatore; come nel più sta il meno, si ritiene pertanto che il principio di delega sia pienamente rispettato, anche in una prospettiva teleologica e tenuto conto della complessiva finalità di tale principio (diversamente operando permarrebbe un vulnus nella posizione del minore nei casi di pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale), prevedendo la nomina di un curatore quando all’esito del procedimento di cui all’articolo 333 c.c. verranno adottate misure limitative della responsabilità genitoriali, avendo il curatore poteri più limitati di quelli del tutore.
L’intervento normativo in esame ha quindi l’obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “disegnati” sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo allo Stato italiano, proprio per l’adozione di “provvedimenti stereotipati”, formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l’equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il primo comma della disposizione in esame prevede che il giudice, anche relatore, possa procedere all’apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento (quando sono adottati provvedimenti provvisori di sospensione della responsabilità genitoriale propedeutici alla successiva pronuncia della decadenza) nominando, in tal caso, un tutore provvisorio; sia all’esito del procedimento ex articolo 330 c.c., qualora la misura della decadenza sia pronunciata nei confronti di entrambi i genitori (in quanto nel caso in cui la sospensione provvisoria e la successiva decadenza siano pronunciate nei confronti di un solo genitore, non vi è necessità di nomina del tutore o del curatore concentrandosi la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale sull’unico genitore ritenuto idoneo). La norma comprende tali poteri tra quelli che il giudice può esercitare d’ufficio, quale specificazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice, anche al solo relatore, in via generale dall’articolo 473-bis.2 c.p.c., prevedendo che nel rispetto del principio del giusto processo qualora tale opzione sia esercitata il giudice che procede alla nomina del tutore debba rispettare il principio del contraddittorio, in applicazione dei principi generali più puntualmente declinati nell’articolo 473-bis.2 c.p.c. L’ultimo periodo del comma in esame al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizione di competenze e di adozione di provvedimenti potenzialmente in contrasto, precisa che nel caso in cui la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento ex articolo 330 c.c., le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 344 c.c., usualmente attribuite al giudice tutelare, sono esercitate dal giudice che procede. Quando invece (terzo comma) l’apertura della tutela e la nomina del tutore sono effettuate all’esito del procedimento (e comunque anche qualora all’esito del procedimento venga disposta la nomina del tutore, quando nel corso del procedimento era stato nominato tutore provvisorio) viene chiarito che il giudice che procede deve disporre la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, affinché possa essere aperta la tutela, con le conseguenze normativamente previste, in merito al controllo ed alla vigilanza del tutore, che viene attribuita al giudice tutelare.
Il secondo comma disciplina la nomina del curatore del minore. In primo luogo, occorre delimitare gli esatti confini della nomina del curatore del minore adottata ai sensi dell’articolo in esame rispetto alla nomina del curatore speciale del minore di cui all’articolo successivo. Il curatore speciale del minore di cui all’articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura processuale, è soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall’articolo in esame è invece figura che appartiene all’ambito “sostanziale” (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale. È stato così recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l’adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l’affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell’alveo dell’articolo 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.). Proprio per questi limitati compiti attribuiti, al contrario di quanto accade con la nomina del tutore che può essere effettuata anche in corso di causa, il curatore di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.7 c.p.c., potrà essere nominato solo all’esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c., comma 1, lett. c).
La nuova figura va distinta altresì dall’esperto nominato su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 473-bis.26 c.p.c., riconducibile nell’alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., soggetto destinato ad esercitare le funzioni attribuite solo nel corso del processo, e che cessa (al pari del curatore speciale) i compiti assegnati con la conclusione del procedimento giudiziale nel quale è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore, di cui all’articolo in esame, è chiamato a esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori, che avranno determinato l’adozione, ex articolo 333 c.c., di provvedimenti limitativi dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
Con l’introduzione di questa figura si amplia, compatibilmente a quanto previsto nella legge delega, lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l’accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l’affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all’autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale relativa ai minori. In presenza di queste situazioni, il giudice all’esito del procedimento potrà decidere se ricorrere all’affidamento al servizio sociale ovvero alla nomina del curatore del minore, ai sensi dell’articolo in esame, scelta da operare in relazione al caso concreto.
Nella prassi, infatti, nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale, in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario, non sono in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all’autorità giudiziaria attraverso l’invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore. I precedenti di merito adottati hanno dato prova di ottima riuscita, e in molti casi non sono stati neppure oggetto di impugnazione, in quanto il soggetto autorizzato a compiere scelte, con la garanzia che tali scelte vengono comunque compiute sotto la vigilanza del giudice tutelare, ma con procedimenti molto più immediati, senza imporre l’istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori, ha permesso agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione della prole.
Nel disciplinare la nomina del nuovo curatore, il comma 2 prevede che lo stesso (analogamente a quanto accade per la nomina del tutore) possa essere nominato dal giudice, anche d’ufficio sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, solo all’esito (e non nel corso del procedimento, poiché come detto nel corso del procedimento è già presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 c.c. Il medesimo comma precisa i contenuti del provvedimento di nomina che deve indicare: sia la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, ma anche struttura); sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha residenza abituale (nella maggior parte dei casi uno dei genitori, ma anche terzi, o responsabili di strutture residenziali); i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell’articolo 337 c.c. sull’andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull’attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto al giudice che ha adottato la misura.
Il giudice sarà chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori che hanno portato all’adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale, garantendo pieno sostegno e tutela al minore, con l’ausilio del curatore, che potrà operare nei limiti indicati nel provvedimento e la cui attività sarà sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare.